Premio anche per chi si limita a segnalare un reperto archeologico

Necessario però valutare l’effettiva incidenza causale della segnalazione rispetto al complessivo intervento di recupero, ascrivibile anche alla successiva attività delle autorità pubbliche

Premio anche per chi si limita a segnalare un reperto archeologico

Premio anche per chi si limita a segnalare un reperto archeologico. Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 532 del 9 luglio 2025 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto tra un ingegnere, presidente, all’epoca dei fatti, di un’associazione siciliana impegnata nella salvaguardia del patrimonio storico-archeologico, e l’assessorato ai Beni culturali della Regione Sicilia.
Tutto ha origine nel giugno del 2009, quando l’ingegnere nota la presenza, sul portale ‘eBay’, di un reperto ceramico (un vaso decorato con figure femminili e motivi policromi), risalente al secondo secolo avanti Cristo e messo in vendita da una casa d’aste australiana, e vi riconosce un bene potenzialmente appartenente al patrimonio archeologico nazionale, verosimilmente oggetto di esportazione illecita.
Prontamente, con tempismo e senso civico, l’ingegnere inoltra una dettagliata segnalazione via e-mail al Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale - Nucleo di Palermo, corredata da immagini, link dell’asta in corso e indicazioni circa la provenienza dell’oggetto.
Successivamente vi è un incontro con l’allora Comandante del ‘Nucleo Tutela Beni Culturali’ dei Carabinieri, il quale chiede all’ingegnere di non far notizia del ritrovamento in quanto coperto da segreto istruttorio e lo informa che, non appena rientrato il vaso in Italia, potrà richiedere il premio di rinvenimento, come previsto dal ‘Codice dei beni culturali’.
Qualche tempo dopo viene avviata apposita rogatoria internazionale al fine di permettere il rientro del vaso in Italia. A dirla tutta, l’asta on line si era conclusa con l’acquisto da parte di un collezionista d’arte portoghese, ma ad inizio dicembre del 2012 il vaso viene restituito al legittimo proprietario, individuato nella Soprintendenza di Enna, che provvede ad acquisirla al Patrimonio del Demanio culturale. Il bene viene, successivamente, assegnato al Museo Archeologico Regionale di Centuripe per l’esposizione al pubblico.
A distanza di anni, e precisamente nel settembre del 2017, l’Ingegnere richiede il premio di rinvenimento, come previsto dal ‘Codice dei beni culturali’, premio che pare scontato agli atti, ma, a sorpresa, la Soprintendenza di Enna rigetta l’istanza e sulla stessa posizione si attesa anche l’assessorato dei Beni Culturali della Regione Sicilia, osservando che “il bene è stato illecitamente sottratto e recuperato sul mercato antiquario estero grazie all’attività investigativa dell’autorità giudiziaria”.
Quasi beffardo pare poi il ringraziamento rivolto all’ingegnere per la segnalazione che ha dato il ‘la’ all’operazione di recupero del vaso.
A smentire Soprintendenza e assessorato ai Beni Culturali provvedono, però, i giudici, i quali precisano che la nozione di ‘rinvenimento’ deve intendersi riferita anche a condotte meramente conoscitive e segnaletiche.
In sostanza, la disciplina dell’attribuzione del premio di rinvenimento di beni appartenenti al patrimonio storico-culturale-archeologico pubblico deve essere interpretata in chiave evolutiva, tenendo conto, spiegano i giudici, delle nuove modalità, digitali e indirette, con cui beni di rilevanza archeologica possono emergere all’attenzione pubblica. La nozione di ‘rinvenimento’ deve pertanto intendersi riferita anche a condotte meramente conoscitive e segnaletiche, purché fondate, come nella vicenda in esame, su evidenze oggettive in grado di suscitare un intervento delle autorità e che consentano un effettivo recupero del bene.
Tirando le somme, nel caso di rinvenimento informativo (ossia, attraverso una segnalazione efficace), l’entità del premio può essere parametrata all’effettiva incidenza causale della segnalazione rispetto al complessivo intervento di recupero, ascrivibile anche alla successiva attività delle autorità pubbliche. Tale criterio risponde all’esigenza di valorizzare la cooperazione civica senza, tuttavia, eccedere nella premialità, riservando il massimo premio ai casi in cui lo scopritore abbia adempiuto integralmente agli obblighi di legge e consegnato il bene fisicamente rinvenuto.

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