Tassazione dei redditi dei terreni: delineato il nuovo regime

Circolare ad hoc per fare il punto della situazione alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi. Spazio importante per le attività agricole tecnologiche e green

Tassazione dei redditi dei terreni: delineato il nuovo regime

Aggiornamento importante dall’Agenzia delle Entrate in materia di riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni. Molteplici le novità fornite (circolare numero 12/E dell’8 agosto 2025) alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo numero 192 del 2024, pubblicato in attuazione della delega per la riforma fiscale (legge numero 111 del 2023)
In prima battuta, sono previsti benefici fiscali per attività agricole tecnologiche e ‘green’, cioè quelle attività che, pur non essendo direttamente svolte mediante lo sfruttamento del terreno, hanno a oggetto la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria del terreno stesso, mediante le più moderne tecniche di coltivazione, realizzate in immobili accatastati, e quelle attività che danno luogo alla cessione di beni, anche immateriali, derivanti dalle attività agricole, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. I redditi prodotti da tali attività, prima esclusi, ora saranno trattati come redditi agrari.
Previsti, poi, redditi agrari anche da coltivazioni fuori suolo effettuate all’interno di fabbricati accatastati. La normativa fiscale precedente lo escludeva, ma tra le modifiche introdotte dal decreto legislativo numero 192 del 2024 vi è anche quella che amplia il concetto di reddito agrario ai più evoluti sistemi di coltivazione in fabbricati accatastati. In virtù di tale modifica, le attività dirette alla produzione di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione all’interno di fabbricati accatastati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10) sono ora riconosciute come produttive di reddito agrario, a condizione che rispettino limiti legati alla superficie agraria di riferimento. Per effetto di tale intervento normativo sono ricondotte nel novero delle attività agricole produttive di reddito agrario anche le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione. Si tratta, ad esempio, delle cosiddette ‘vertical farm’, delle colture idroponiche e della micropropagazione in vitro.
Fisco soft, infine, per le attività agricole ‘green’. I redditi prodotti dalle produzioni di beni, sia materiali sia immateriali, compresi quelli debitamente certificati, derivanti dalle attività agricole che impiegano modalità e tecniche virtuose sotto il profilo della tutela dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici, si configurano come agrari. Quindi, sono tali anche quelli conseguiti per la cessione di beni, pure immateriali, tra cui rientrano i crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, debitamente certificati. In tal caso, i redditi conseguiti dalla cessione dei beni in questione saranno assoggettati, entro certi limiti, a imposizione semplificata in quanto tassati su base catastale e non più ordinaria.

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