Una clausola del preliminare basta per considerare avvenuto il pagamento del prezzo pattuito
Confermata la responsabilità del venditore per non avere provveduto alla stipula del contratto definitivo
Impossibile ipotizzare una colpa in educando se la condotta ‘incriminata’ non è la conseguenza di una evidente incapacità di percepire il disvalore della propria azione
Sacrosanta la scelta della commissione esaminatrice di non procedere alla correzione delle prove scritte successive qualora una delle precedenti sia stata valutata insufficiente