Incidente all’uscita da scuola: il comportamento incauto dell’alunno non basta a chiamare in causa i genitori
Impossibile ipotizzare una colpa in educando se la condotta ‘incriminata’ non è la conseguenza di una evidente incapacità di percepire il disvalore della propria azione
Alunni di scuola elementare in fila per l’uscita: una ragazzina apre l’ombrello e ferisce un compagno. Questo episodio, frutto di un comportamento incauto, non è addebitabile ad una responsabilità dei genitori della ragazzina. Impossibile ipotizzare, difatti, secondo i giudici (ordinanza numero 18367 del 7 giugno 2026 della Cassazione), una culpa in educando.
Decisiva una considerazione: la condotta incauta della ragazzina non è stata la conseguenza di una evidente sua incapacità di percepire il disvalore della propria condotta, cosa da cui conseguirebbe la responsabilità per culpa in educando dei genitori, i quali non avrebbero impartito alla figlia un’educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione, ritenendo, invece, l’apertura dell’ombrello un gesto maldestro, non caratterizzato da violenza gratuita e scarso rispetto per l’incolumità altrui, tali da denotare una culpa in educando dei genitori.
In sostanza, alla luce dell’episodio incriminato, anche per i magistrati di Cassazione, la responsabilità dei genitori della ragazzina va esclusa perché non è dimostrata la ricorrenza di una sua condotta deviante, cioè non corretta, imputabile a carenze educative nell’iter di formazione di una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento deliberatamente illecito.
I fatti, per come accertati, inducono a ritenere non dimostrato che la minore non sia stata educata al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari, rientrando in detto ambito i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terze persone.
In sostanza, l’assenza della coscienza e volontà della condotta (componente soggettiva della colpa) e il difetto, valutato con la necessaria aderenza al caso concreto, di negligenza e imprudenza (componente oggettiva della colpa) in capo alla minore, sia pure effetto di una valutazione operata per escludere la responsabilità dei genitori – il presupposto della responsabilità dei genitori è pur sempre il fatto illecito del minore –, espressione generica che comprende non solo la responsabilità del minore per fatto illecito, ma anche le fattispecie di danno cagionato dal minore nell’esercizio di un’attività pericolosa o, ancora, quale custode della cosa o dell’animale da cui siano sprigionati i danni, ovvero proprietario o conducente di un veicolo a motore, anche se ciò non significa che la causa nei confronti dei genitori e quella nei confronti del minore siano tra loro dipendenti o che le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro.
Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, è da escludere che la ragazzina abbia colposamente cagionato il danno al compagno di scuola.