Stato di abbandono e conseguente adottabilità: necessario valutare le capacità della famiglia

Bisogna appurare se la famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguente configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono

Stato di abbandono e conseguente adottabilità: necessario valutare le capacità della famiglia

Il diritto prioritario fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, fine di perseguimento del suo superiore interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nei casi in cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguente configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono, in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed educare i figli per totale inadeguatezza e prendersene cura.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 1175 del 20 gennaio 2026 della Cassazione) per valutare il delicatissimo caso concernente una bambina di neanche 4 anni.
Secca e concorde la posizione dei giudici di merito: ritenuto lo stato di abbandono in cui versa la minorenne, ne viene dichiarato lo stato di adottabilità, con immediato collocamento in una famiglia individuata dal giudice, con annesse sospensione della responsabilità genitoriale e nomina del tutore provvisorio. Inoltre, viene anche disposta l’interruzione dei rapporti tra la minore e i genitori e gli altri familiari.
In particolare, in Appello viene sottolineata l’inidoneità grave ,e non recuperabile in tempi utili per la minore, dei due genitori, mentre lo zio materno, propostosi come figura genitoriale vicariante, è valutato come inaffidabile per la tutela della bambina, a causa delle complesse confuse dinamiche familiari di un nucleo già noto ai ‘Servizi Sociali’ da molti anni, nucleo contraddistinto dalla presenza di un padre violento e maltrattante e portatore di una cultura marcatamente patriarcale.
Padre e zio contestano però in Cassazione questa visione, e le loro obiezioni sono ritenute dai giudici almeno meritevoli di un approfondimento con un Appello bis.
In generale, la dichiarazione di adottabilità di un minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, e che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto. Così, l’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, deve compiersi tenendo conto che il legislatore ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare, anche allargato, di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento.
Di conseguenza, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, si deve: verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l’attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale; estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (come nel caso in cui il minore sia collocato in ‘casa famiglia’ o presso una famiglia affidataria); ove necessario, avvalersi di un mediatore culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la distanza tra modelli culturali familiari molto differenti, che, se non superata, osta ad un’adeguata valutazione della capacità genitoriale. Inoltre, la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l’inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico
-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare situazione di abbandono, oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine.
Per tali complessive ragioni, si deve, prioritariamente, verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e se ciò incontri la collaborativa sinergia dei genitori, e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono.
Applicando questa visione alla vicenda in esame, emergono le incongruenze della decisione d’Appello, non risultando adeguatamente perseguito il prioritario diritto della minore di rimanere nel nucleo familiare, anche allargato, di origine, quale tessuto connettivo della sua identità, atteso che i giudici di secondo grado, pur avendo evidenziato nella narrativa le specifiche peculiarità del caso concreto (deficit cognitivo materno, nascita della minore da famiglia egiziana in Italia quando il padre era in Egitto per lavoro, rientrato in Italia per conoscere ed assistere la figlia, manifestando la disponibilità inserirsi in un progetto di formazione e incremento del rapporto genitoriale e delle capacità genitoriali; difficoltà relazionali tra la madre della piccola, con deficit cognitivo, e il proprio genitore, da lei denunciato per maltrattamenti con richiesta di essere collocata in comunità; collocazione della bambina in comunità poco dopo la nascita; disponibilità dello zio materno e della moglie ad assumere la cura della minore e loro positivo inserimento lavorativo ed abitativo in Italia da tempo) non sembra, tuttavia, avere tenuto effettivamente conto della complessiva incidenza di tali peculiarità.
In particolare, nonostante questi importanti dettagli, derivanti in parte dal concreto sviluppo degli eventi e in parte da una differente formazione culturale e sociale delle persone coinvolte, non è possibile evincere dalla decisione in che misura di esse si sia tenuto conto nel predisporre un sostegno alla genitorialità coerente, proporzionato e idoneo a favorire il graduale e progressivo superamento delle difficoltà – riconosciute dallo stesso padre e finanche dalla madre che aveva chiesto di essere collocata in comunità – e l’instaurazione di una relazione affettiva con la bambina, nonostante sia proprio l’impossibilità di un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà della famiglia originaria a fondare in buona sostanza il provvedimento d’Appello.
Per i magistrati di Cassazione, poi, è ragionevole ritenere che, poiché la piccola ha conosciuto il padre solo alcuni mesi dopo la nascita e ha vissuto in comunità, la relazione con i genitori e gli zii, per potersi incrementare e consolidare, necessiti dell’individuazione di modalità qualificate – sia per la frequenza che per la tipologia dell’approccio – atte a consentire la reciproca conoscenza e la progressiva manifestazione di una condizione affettuosa e di attaccamento, oltre che a dare impulso di pari passo al sostegno alla genitorialità superando le difficoltà.
In sintesi, in considerazione del prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare, anche allargato, di origine, quale tessuto connettivo della sua identità, il giudice deve, innanzi tutto, verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare anche avvalendosi della mediazione culturale, se del caso, e se ciò incontri la collaborativa sinergia dei genitori o dei parenti entro il quarto grado che abbiano manifestato la disponibilità a prendersi cura della minore, e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono. Ciò impone al giudice di apprezzare in concreto l’adeguatezza e l’idoneità del progetto di sostegno – sia pure in linea di massima e in via anche prognostica – a conseguire gli obiettivi perseguiti, tenendo conto della coerenza del percorso con le persone coinvolte e con le specifiche circostanze del caso e della tempistica proposta, in considerazione dell’età del minore e delle sue esigenze di cura, di assistenza ed evolutive.

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