Soggetto inserito in un elenco di sanzioni degli USA: ciò non basta a negargli l’apertura di un conto

Rifiuto possibile solo a seguito di una valutazione individualizzata, condotta dalla banca, del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo

Soggetto inserito in un elenco di sanzioni degli USA: ciò non basta a negargli l’apertura di un conto

Servizi bancari: l’inserimento di un soggetto in un elenco di sanzioni degli Stati Uniti non è di per sé sufficiente per negargli l’apertura di un conto.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza dell’11 giugno 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali aggiungono che un tale rifiuto è possibile solo a seguito di una valutazione individualizzata, condotta dalla banca, del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
Interessante la vicenda che ha dato il ‘la’ al fronte giudiziario.
Nel 2022 una banca slovena ha rifiutato di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base ad un consumatore in ragione del suo inserimento in un elenco di sanzioni dell’Ufficio di controllo dei beni stranieri statunitense (OFAC). La banca intendeva così adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione slovena in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Tuttavia, tale consumatore non è mai stato condannato per il reato all’origine del suo inserimento nell’elenco dell’OFAC. Peraltro, nessuna sanzione è stata adottata nei suoi confronti dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o dalla Slovenia. Egli ha quindi adito la giustizia slovena per obbligare la banca ad aprirgli un conto siffatto. E il giudice sloveno si è rivolto ai giudici europei, chiedendo, in particolare, se il rifiuto della banca fosse giustificato alla luce del diritto dell’Unione Europea.
In risposta, i giudici europei precisano innanzitutto che ogni consumatore soggiornante legalmente nell’Unione Europea ha il diritto di aprire e di usare un conto di pagamento con caratteristiche di base. Tuttavia, tale diritto è subordinato al rispetto delle disposizioni relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e alla lotta al terrorismo. Il mero inserimento in un elenco dell’OFAC, o in qualsiasi altro elenco della stessa natura, redatto da un Paese terzo, non comporta automaticamente il divieto per una banca di instaurare un rapporto d’affari con il cliente il cui nome figura in detto elenco. Tale inserimento può tuttavia costituire uno dei fattori rilevanti che la banca è tenuta a prendere in considerazione in occasione di una valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
Sebbene le funzionalità limitate di un conto di pagamento con caratteristiche di base riducano detto rischio, non è escluso che, al termine di una valutazione concreta, la banca ritenga di non essere in grado di gestire efficacemente, mediante misure proporzionate alla sua natura e alle sue dimensioni, il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato a un rapporto d’affari con una persona oggetto di tale inserimento. Solo in tal caso, quindi, il rifiuto di aprire un conto siffatto potrebbe essere giustificato alla luce del diritto dell’Unione Europea.

news più recenti

Mostra di più...