Revisione dell’assegno divorzile: necessario valutare se ci sono state modifiche che hanno cambiato l’equilibrio economico tra gli ex coniugi
In generale, costituisce sopravvenienza rilevante solo la modificazione quantitativa, e non meramente qualitativa, del patrimonio del soggetto che ha diritto all’assegno
In ottica di revisione dell’assegno divorzile, a fronte di una sentenza di divorzio che recepisca integralmente l’accordo delle parti in punto di determinazione del relativo assegno, senza esplicitare i criteri di riferimento, il giudice deve solo valutare oggettivamente le sopravvenienze dedotte, verificandone l’incidenza sull’equilibrio economico tra gli ex coniugi.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 23622 del 21 luglio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto tra due ex coniugi e centrato, su input dell’uomo, sulla possibilità di mettere in discussione l’assegno divorzile riconosciuto alla donna e quantificato in 500 euro mensili.
In generale, ai fini della revoca o, addirittura, della riduzione dell’assegno divorzile, costituisce sopravvenienza rilevante solo la modificazione quantitativa, e non meramente qualitativa, del patrimonio del soggetto che ha diritto all’assegno, sicché la vendita di un immobile già nella sua disponibilità al momento del divorzio, anche se seguita dall’acquisto di altro bene, non integra di per sé un incremento patrimoniale idoneo a giustificare la modifica dell’assegno.
Entrando nello specifico, i magistrati di Cassazione ribadiscono la necessità di valutare le condizioni economico-patrimoniali delle parti rebus sic stantibus, cioè alla luce della situazione esistente all’attualità.
Fondamentale, quindi, una nuova e completa ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, con riguardo alle sopravvenienze successive alla sentenza di divorzio.
Tornando alla vicenda specifica, si è rilevato che l’assegno divorzile originario era stato determinato sulla base della richiesta congiunta dei coniugi e che la sentenza di divorzio si era limitata a recepire tale accordo. In simili ipotesi, la decisione non esplicita la funzione dell’assegno: gli accordi delle parti, infatti, sono per loro natura muti su tale punto, poiché non contengono alcun riferimento ai criteri legali ai quali la conformazione dell’assegno dovrebbe ordinariamente ispirarsi. Di conseguenza, il giudice della revisione ha dovuto muovere dalla funzione dell’assegno previsto nella sentenza di divorzio, onde verificare l’incidenza delle sopravvenienze economiche sulla debenza dell’assegno e sull’ammontare dell’assegno.
Applicando questa ottica alla vicenda in esame, non si è verificata, in sostanza, alcuna sopravvenienza quantitativa idonea a giustificare la revoca dell’assegno.
Nello specifico, si è accertato che la vendita della casa coniugale integra una modificazione qualitativa del patrimonio ma non rilevante nell’ottica della revisione dell’assegno divorzile, poiché la cessione non ha prodotto un incremento patrimoniale apprezzabile, essendo il bene già nella disponibilità della donna al momento del divorzio ed essendo stato il ricavato in parte destinato all’estinzione del mutuo che l’uomo avrebbe dovuto continuare a pagare per quell’immobile.
Per quanto concerne, infine, l’immobile ereditato dalla donna, esso non è risultato di valore economico tale da alterare l’equilibrio economico tra le parti.