Impianti solari fotovoltaici: illegittimo lo stop per mere ragioni estetiche

Per i giudici non ci sono dubbi: la visibilità dei pannelli non è, di per sé, sufficiente a giustificare un giudizio di incompatibilità paesaggistica

Impianti solari fotovoltaici: illegittimo lo stop per mere ragioni estetiche

Il parere di incompatibilità paesaggistica avente ad oggetto impianti solari fotovoltaici non può essere motivato solo da mere ragioni estetiche.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 7277 del 2 ottobre 2026 del Consiglio di Stato), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad una struttura alberghiera della Capitale, aggiungono che è illegittimo il parere negativo della ‘Soprintendenza’ sull’installazione di pannelli fotovoltaici su un edificio del centro storico, se motivato con la sola incompatibilità estetica dell’impianto, senza alcun riferimento alle concrete modalità esecutive dell’intervento e ai suoi specifici effetti sull’integrità del fabbricato e del contesto storico-paesaggistico.
In sostanza, la visibilità dei pannelli non è, di per sé, sufficiente a giustificare un giudizio di incompatibilità paesaggistica. Anche perché, costituendo il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili un obiettivo di interesse nazionale, a tali impianti non sono applicabili le categorie estetiche tradizionali, dovendo essi essere considerati un’evoluzione dello stile costruttivo socialmente accettata.
Smentita, quindi, la ‘Soprintendenza speciale Archeologia belle arti e paesaggio’ di Roma, che aveva espresso parere negativo, alla luce delle ‘Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale’ di Roma, su un progetto di rifacimento della copertura di un immobile, adibito ad albergo e sito all’interno della città storica, e di installazione di pannelli solari fotovoltaici.
Per i giudici non ci sono dubbi: la motivazione addotta dalla ‘Soprintendenza’, per cui le opere progettate – che prevedono l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’immobile – non sono compatibili con il contesto della città storica tutelata, fortemente caratterizzata da valenze storico-paesaggistiche, nonché con i caratteri storico-architettonici e tipologici del fabbricato, non risulta idonea a supportare la determinazione negativa assunta dalla medesima amministrazione, arrestandosi su di un piano meramente astratto, privo di qualsiasi riferimento alle concrete modalità esecutive dell’intervento progettato e agli eventuali specifici effetti sull’integrità del fabbricato e del contesto storico-paesaggistico in cui esso è inserito.
Al contrario, la presenza del fotovoltaico sul tetto non può essere percepita, in assoluto, come fattore di disturbo visivo, sanciscono i magistrati del Consiglio di Stato.

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