Immobile adibito a culto religioso: esenzione dalla ‘TARI’ solo se vi è l’oggettiva inidoneità alla produzione di rifiuti urbani
Insufficiente una valutazione astratta, senza procedere all’accertamento concreto della connessione causale tra l’attività svolta nell’immobile e l’attitudine alla produzione di rifiuti, ma limitandosi a valorizzare la mera destinazione dell’immobile al culto
L’unico elemento rilevante al fine di escludere la tassazione, in materia di ‘TARI’, è costituito dalla oggettiva inidoneità degli immobili alla produzione di rifiuti urbani. E, in questa ottica, la peculiare destinazione dei fabbricati può assumere valenza per giustificare l’esenzione dalla ‘TARI’ soltanto se si tratti di una modalità di utilizzo che – a prescindere dalla sua conformità alle caratteristiche intrinseche della costruzione – non comporta la capacità di generare spazzatura.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 27216 dell’11 ottobre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo ad un avviso di pagamento emesso da ‘Roma Capitale nei confronti dei ‘Testimoni di Geova’ di Roma centro e relativo ad un presunto omesso versamento della ‘TARI’.
Ragionando in maniera più ampia, oltre la specifica vicenda, i magistrati di Cassazione ‘censurano’ quanto deciso dai giudici tributari di secondo grado, poiché questi ultimi si sono limitati ad una valutazione astratta, senza procedere all’accertamento concreto della connessione causale tra l’attività svolta nell’immobile e l’attitudine alla produzione di rifiuti, ma limitandosi a valorizzare la mera destinazione dell’immobile al culto.
Decisivo anche il richiamo al ‘regolamento TARI’ di ‘Roma Capitale’ e al principio secondo cui, in materia di imposta sui rifiuti (‘TARSU’ e ‘TARI’), i Comuni, in armonia con il principio comunitario “chi inquina paga”], possono prevedere che gli edifici adibiti a culto religioso siano esenti dal pagamento di imposta e come tali indicati nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente, però, la mera classificazione catastale. Peraltro, se il contribuente non assolve all’onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza della destinazione a culto non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo.
Sacrosanto, quindi, l’indirizzo secondo cui le norme regolamentari che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della ‘TARSU’ (o anche della ‘TARI’), lo fanno sempre perché ritenuti incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti (con una sorta di presunzione iuris tantum), non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sé giustificare l’esenzione dalla tassa.
Ne discende, altresì, che, in tema di ‘TARSU’ (e poi di ‘TARI’), grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dalla normativa per quelle aree detenute od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all’amministrazione comunale provare la fonte dell’obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale.
Non a caso, il regolamento del Comune di Roma ha abrogato (con decorrenza dall’anno 2018) il precedente riconoscimento (per presunzione) dell’esenzione dal tributo per gli edifici adibiti al culto, fermo restando che essi potessero beneficiare dell’esclusione – al pari di ogni altro – in caso di accertata inidoneità alla produzione di rifiuti urbani.