Disfunzioni dell’organizzazione lavorativa: va provato il nesso con la patologia psichica del lavoratore
Non sufficiente, invece, il riferimento alla mera adibizione a mansioni aventi determinati connotati negativi e alla natura stressogena della patologia sofferta dal lavoratore
In materia di malattie psichiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro, la presunzione di origine professionale opera solo previa dimostrazione dell’oggettiva esistenza di condizioni organizzative costrittive e della soggettiva alterazione psichica del vissuto lavorativo. Necessaria, in questa ottica, la prova della deviazione consapevole da un modello organizzativo, con conseguenti marginalizzazione, inattività forzata, dequalificazione o esasperate forme di controllo. Non sufficiente, invece, il riferimento alla mera adibizione a mansioni aventi determinati connotati negativi e alla natura stressogena della patologia sofferta dal lavoratore.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 27444 del 14 ottobre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad un dipendente di un Ministero, dipendente che si ritrova ora ad avere inutilmente chiesto ad INAIL il riconoscimento del danno biologico derivante, a suo dire, dalla malattia professionale diagnosticatagli e consistente in disturbo post traumatico da stress con alterazione del tono dell’umore, ansia ribelle, introversione, difficoltà nel lavoro, insonnia, crisi di panico.
Chiara la tesi proposta dal lavoratore, il qual ha lamentato una condizione di costrittività organizzativa, ossia una marginalizzazione dell’attività lavorativa, per mancata assegnazione di compiti lavorativi con conseguente inattività forzata e con annessa inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro. Nello specifico, il lavoratore parla di atti e comportamenti (un rapporto disciplinare, esposti alla Procura della Repubblica da parte dei superiori, il rigetto di una domanda di modifica del giorno di rientro pomeridiano, plurime azioni vessatorie da parte dei superiori che insistevano affinché egli utilizzasse un sistema informatico di cui conoscevano il malfunzionamento, condotte diffamatorie dei superiori sui suoi comportamenti sul posto di lavoro) di cui in giudizio è stata accertata l’inconfigurabilità nell’ipotesi di mobbing.
Per i giudici di merito, però, sono risultati non provati il disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione, la reiterazione, sistematicità ed intenzionalità della condotta, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo, sia nella valutazione del singolo episodio che in una visione d’insieme. Nello specifico, non v’è prova che il lavoratore sia stato vittima di un’aggressione psicologica perfezionatasi attraverso comportamenti sistematicamente preordinati alla sua discriminazione professionale.
Questa visione viene condivisa dai giudici di Cassazione, i quali osservano che la previsione della disfunzione dell’organizzazione del lavoro quale causa del disturbo post-traumatico da stress non può prescindere da una verifica di tipo non soltanto medico-legale in ordine alla patologia psichica e psicosomatica, ma soprattutto dalla verifica delle condizioni organizzative gravanti sul lavoratore quale fonte della disfunzione costrittiva, in ragione delle esposizioni di rischio derivanti dalle modalità di espletamento del lavoro come innanzi descritte. Ricorre, dunque, la necessità di una duplice verifica, prima di attribuirne la connotazione di malattia: l’oggettiva esistenza di condizioni organizzative che costringono il lavoratore a ridurre la pienezza qualitativa e quantitativa delle mansioni, e la soggettiva alterazione psichica del vissuto lavorativo nell’ordinario e prolungato (non occasionale) svolgimento dell’attività lavorativa.
Per ritenere presuntivamente ricorrente il nesso causale tra l’esposizione a rischio e la malattia diagnosticata occorre dunque una previa dimostrazione in fatto di atti e comportamenti che denotino una costrizione organizzativa potenzialmente nociva alla integrità psico-fisica del lavoratore, il che richiede una dimostrazione in fatto sulle modalità e presupposti causativi dell’effetto patologico.
Peraltro, non basta l’insorgere della malattia in sé sola a comprovare quanto necessario, se le condizioni della prestazione sono non eccedenti la normalità dei rapporti di lavoro, in quanto, rispetto ad una patologia di natura psichica, non sono esclusi differenti fattori causali. E, d’altra parte, il ragionamento sulla normalità delle condizioni di lavoro non necessariamente deve svolgersi sulla base di una valutazione medico-legale, riguardando esso profili propri dei rapporti interpersonali nello speciale ambiente lavorativo.