Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Bisogna appurare se la famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguente configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono
Necessario ‘pesare’ la gravosità dell’obbligo che la beneficiaria ha assunto con il contratto e la consapevolezza dell’impossibilità, anche per ragioni logistiche, di adempierlo