Condannato per il mazzo di fiori inviato all’ex fidanzata
Ad inguaiare l’uomo sotto processo, però, l’avere in passato già perseguitato, tanto da beccarsi una condanna, quella che è stata a lungo la sua compagna
Può bastare addirittura l’invio di un mazzo di fiori alla ex fidanzata per parlare di stalking. Questo il clamoroso punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 13521 del 14 aprile 2026 della Cassazione), a patto, però, che, in passato, l’uomo abbia già perseguitato, tanto da beccarsi una condanna, quella che è stata a lungo la sua compagna, la quale poi ha deciso in autonomia di interrompere la relazione.
Scenario della vicenda è la Sardegna. A finire nei guai è un uomo, ritenuto colpevole, sia in primo che in secondo grado, di atti persecutori ai danni della ex fidanzata, atti consistiti nell’inviare per due volte alla donna un mazzo di fiori.
Per spiegare questo provvedimento, però, bisogna tenere conto di un dettaglio: l’uomo era già stato condannato con sentenza irrevocabile per altro reato di atti persecutori ai danni della medesima donna, con tanto di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di al divieto di comunicare con lei – per effetto di un provvedimento coercitivo emesso nell’ambito di un altro procedimento, non ancora definito con sentenza irrevocabile, per un ulteriore reato di atti persecutori ai danni della stessa persona offesa – quando ha pensato bene di far recapitare all’ex ragazza dapprima un mazzo di fiori, con un biglietto di auguri di buon onomastico, e poi, sette giorni dopo, un altro mazzo di fiori, assieme ad un biglietto di auguri di buon onomastico, con annesse però frasi volgari ed ingiuriose.
Per l’avvocato che difende l’uomo – il quale ha agito per il risentimento determinato dalla fine della relazione sentimentale con la donna –, però, la valutazione compiuta in Appello è errata, poiché è mancata la reiterazione degli atti persecutori, spiega col ricorso in Cassazione.
Entrando nei dettagli, il legale osserva che le condotte che, secondo l’ipotesi accusatoria, integrerebbero il reato di stalking sono solo due, ma solo la seconda condotta ha avuto carattere molesto ed ingiurioso. La prima condotta, consistita solo nell’invio del mazzo di fiori con un biglietto di auguri, non può ritenersi molesta o comunque offensiva, né può a tal fine rilevare che tale gesto, generoso e gentile, non fosse stato gradito dalla destinataria.
Per il legale, quindi, in presenza di un unico atto, non si può ritenere consumato il delitto di stalking, anche perché le modalità paiono inoffensive, essendo il reato consistito in una sola ingiuria e il presunto terrore cagionato dal biglietto ingiurioso è risultato immaginario, stante la inidoneità della condotta a cagionarlo nella destinataria.
Per i magistrati di Cassazione, però, la visione proposta dalla difesa non può reggere, soprattutto considerando i pregressi rapporti tra l’uomo e l’ex compagna.
In premessa, comunque, viene ribadito che, in tema di atti persecutori, nel caso in cui un soggetto sia stato già condannato per tale delitto, gli atti successivi possono essere collegati a quelli precedenti solo nel caso in cui diano vita ad un reato completo in tutti i suoi elementi, ossia ad una serie di condotte da cui consegue uno degli eventi del reato di stalking, e ciò in quanto il delitto in questione, avendo natura di reato necessariamente abituale, non è configurabile nel caso di un’unica, per quanto grave, condotta di molestia e minaccia. Di conseguenza, per la concretezza del reato di stalking è necessario che, dopo la serie di atti persecutori per cui è già intervenuta condanna passata in giudicato, vengano compiuti almeno due atti persecutori, mancando altrimenti la abitualità della condotta che è elemento costitutivo del delitto di stalking, delitto che, sottolineano i magistrati di Cassazione, non è configurabile, in quanto reato necessariamente abituale, in presenza di un’unica, per quanto grave, condotta di molestie e minacce, neppure unificandola o ricollegandola ad episodi pregressi oggetto di altro procedimento penale attivato nella medesima sede giudiziaria, atteso il divieto di bis in idem.
Tirando le somme, è necessario che dopo la serie di atti persecutori già giudicata con sentenza irrevocabile siano compiuti almeno due ulteriori atti definibili come minacce o molestie alla luce del reato di stalking.
Per quanto concerne, poi, la nozione di molestia, in tema di atti persecutori, essa comprende qualsiasi condotta che, quale elemento costitutivo del reato, concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica.
Applicando questa visione a quanto successo in Sardegna, i magistrati di Cassazione osservano che l’uomo, con la prima delle due condotte, si è limitato ad inviare alla persona offesa un mazzo di fiori accompagnato da un messaggio di auguri. Si tratta, riconoscono i giudici, di un messaggio apparentemente privo di contenuto minatorio o molesto, ma, precisano, l’invio del primo mazzo di fiori, che in astratto avrebbe potuto essere un gesto affettuoso e gradito, va in realtà valutato alla luce del contesto del rapporto interpersonale tra lui e la persona offesa. Di conseguenza, l’invio del mazzo di fiori, alla luce del pregresso svolgimento del rapporto tra i due, ha reso manifesta alla vittima l’intenzione dell’uomo di non desistere dalla condotta di indebita intromissione nella sua sfera psicologica e vale, quindi, a rappresentare una molestia rilevante ai fini della integrazione del reato di atti persecutori, chiosano i magistrati di Cassazione.