Stato legittimo degli immobili: necessario il titolo abilitativo edilizio

Censurata la normativa della Regione Veneto che ritiene sufficiente il certificato di abitabilità o di agibilità

Stato legittimo degli immobili: necessario il titolo abilitativo edilizio

Chiarimenti dalla Corte Costituzionale su quella parte del Testo unico dell’edilizia che definisce lo stato legittimo degli immobili. Ciò alla luce del contrasto con la normativa statale della normativa della Regione Veneto, là dove affida la dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile al documento costituito dal certificato di abitabilità o di agibilità, mentre la norma statale richiede il titolo abilitativo edilizio. In sostanza, il certificato di abitabilità o di agibilità, che deve essere rilasciato solo dopo aver verificato che la costruzione sia stata eseguita in conformità al progetto approvato, non può surrogare il titolo abilitativo edilizio. In questa ottica i giudici ribadiscono che la conformità edilizio-urbanistica costituisce presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato che oggi si definisce di agibilità, ma tale considerazione non può essere strumentalmente piegata a ragionamenti del tutto speculativi e sillogistici al fine di affermare che il rilascio dei certificati di agibilità implica un giudizio (presupposto ed implicito) circa la natura non abusiva delle opere. Semmai, all’inverso, ci si dovrebbe interrogare sulla legittimità di tali certificati, non già desumere dal rilascio di essi una qualità – la conformità edilizio-urbanistica – da essi indipendente e anzi presupposta. Difatti, non v’è necessaria identità di disciplina tra titolo abilitativo edilizio e certificato di agibilità, che sono collegati a presupposti diversi e danno vita a conseguenze disciplinari non sovrapponibili. In particolare, il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile a cui si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (come espressamente recita il Testo unico dell’edilizia), mentre il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche è oggetto della specifica funzione del titolo edilizio. Ciò comporta che i diversi piani ben possano convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell’edificio ad entrambe le tipologie normative, sia in quella patologica di una loro divergenza. (Sentenza 217 del 21 ottobre 2022 della Corte Costituzionale)

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