Software valutato con due ‘demo’: impossibile mettere in discussione il contratto con la società che lo ha realizzato
Respinta l’azienda che ha acquistato il programma per la gestione integrale del proprio processo produttivo
Laddove il paziente non sia stato adeguatamente informato riguardo ai possibili esiti, anche in ordine al risultato estetico che possa scaturire, si può ritenere presuntivamente che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta
Decisivo il riferimento alla gravità dell’addebito (per il disvalore dei comportamenti contestati, l’intenzionalità dell’elemento soggettivo, le mansioni di responsabilità svolte dal lavoratore, la circostanza che egli si sia avvalso della collaborazione di un sottoposto), gravità che giustifica il venir meno del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, rendendo proporzionata la sanzione espulsiva