RCA e assicurazione obbligatoria: necessario il riferimento all’uso del veicolo
Escluse le sole ipotesi di utilizzazione in contesti particolari ed avulsi dalla funzione di trasporto ovvero caratterizzati da un uso anomalo del mezzo
L’ambito applicativo della responsabilità civile da circolazione, e della relativa assicurazione obbligatoria, va individuato in relazione all’uso del veicolo, a patto che tale uso sia conforme alla sua funzione abituale. Escluse, quindi, le sole ipotesi di utilizzazione in contesti particolari ed avulsi dalla funzione di trasporto ovvero caratterizzati da un uso anomalo del mezzo.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 19364 del 12 giugno 2026 della Cassazione) per valutare il contenzioso originato da un episodio verificatosi in un opificio industriale, episodio che ha visto un carrello elevatore, collocato sulla pedana di un autocarro per alcune operazioni di carico, cadere, a seguito della messa in movimento del veicolo da parte del conducente, e investire un lavoratore, che si trovava nelle immediate vicinanze, provocandogli gravi lesioni personali.
Sul tavolo dei giudici, ovviamente, la richiesta di risarcimento avanzata dalla persona danneggiata nei confronti del proprietario dell’autocarro e della relativa compagnia assicurativa.
Per i giudici di merito, però, non è provata la riconducibilità dell’episodio alla circolazione di veicoli su area aperta al pubblico, episodio che, quindi, va inquadrato come infortunio sul lavoro, in quanto verificatosi all’interno di un’area privata destinata alle attività aziendali di carico e scarico e non aperta alla circolazione di una collettività indifferenziata.
A fronte di tale dettaglio, in Appello viene esclusa la riconducibilità dell’evento alla nozione di circolazione rilevante ai fini dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, soprattutto perché l’utilizzo del veicolo, nel momento del fatto, non integrava un impiego conforme alla funzione di mezzo di trasporto, ma si inseriva nello svolgimento di un’attività lavorativa all’interno dell’opificio.
Di diverso parere, invece, i magistrati di Cassazione, i quali ‘censurano’ la prospettiva tracciata in Appello, laddove si è esclusa la riconducibilità dell’evento alla circolazione, ritenendo che il contesto lavorativo e la natura privata dell’area fossero di per sé idonei ad escludere l’operatività della responsabilità da circolazione e della correlata copertura assicurativa.
Difatti, non assume rilievo, ai fini dell’operatività della copertura assicurativa ‘r.c.a.’, né il carattere pubblico o privato dell’area né il fatto che essa sia ordinariamente adibita al traffico veicolare, essendo sufficiente che l’utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, precisano i giudici di Cassazione, i quali aggiungono che qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è danno cagionato dalla circolazione, senza che rilevi che esso si sia verificato su area pubblica o privata.
Ne consegue che la natura dell’area e la qualificazione dell’attività come lavorativa non possono, da sole, escludere la riconducibilità del fatto alla circolazione, dovendosi accertare se, nel concreto, il veicolo fosse utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto ovvero quale macchina operatrice in funzione diversa.
Ampliando l’orizzonte, poi, l’inerenza dell’evento ad un’attività lavorativa non è di per sé incompatibile con la responsabilità da circolazione, sottolineano i giudici di Cassazione, poiché può configurarsi un infortunio sul lavoro verificatosi nell’ambito della circolazione stradale, a patto che l’utilizzo del mezzo, pur inserito in un contesto lavorativo, sia comunque riconducibile alla funzione propria del veicolo. Ne consegue che la qualificazione dell’evento come infortunio sul lavoro non è, di per sé, sufficiente al fine di escludere la riconducibilità del fatto dannoso alla circolazione, né per dimostrare che il veicolo fosse utilizzato in modo eccentrico o anomalo rispetto alla funzione di trasporto.
Analizzando l’episodio oggetto del processo, i magistrati di Cassazione osservano che esso si è verificato durante operazioni di carico su un autocarro ed è stato determinato dalla messa in movimento del veicolo, poiché da tale movimento è derivata la caduta del carico (muletto) e la lesione subita dalla persona investita.
Si tratta di una sequenza causale che, viene evidenziato, presenta un nesso immediato con la movimentazione del mezzo e, dunque, con il suo utilizzo, quantomeno in via astratta, quale strumento di trasporto.
Ciò detto, è necessaria la verifica decisiva, diretta a stabilire se, nel momento dell’evento dannoso, il veicolo fosse utilizzato come mezzo di circolazione ovvero come mezzo di lavoro in senso funzionale, avendo il giudice d’Appello invece desunto tale qualificazione, in modo automatico, dal contesto in cui l’evento si era verificato, contravvenendo al principio secondo cui la riconducibilità di un sinistro alla circolazione va accertata con riguardo alla concreta modalità di utilizzazione del veicolo al momento del fatto, risultando irrilevanti, di per sé soli, tanto la natura pubblica o privata dell’area quanto l’inserimento dell’evento in un contesto lavorativo, dovendosi invece verificare se il mezzo fosse utilizzato secondo la sua funzione abituale di trasporto ovvero come macchina operatrice in funzione diversa.
Tirando le somme, il discrimine tra responsabilità da circolazione e responsabilità derivante da attività lavorativa non può essere individuato né nella natura dell’area né nell’inerenza dell’evento ad un contesto lavorativo, bensì esclusivamente nella verifica in concreto della funzione svolta dal veicolo al momento del fatto.