‘Raccolta differenziata’ fatta male: stop agli addebiti generici a carico del condominio

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa

‘Raccolta differenziata’ fatta male: stop agli addebiti generici a carico del condominio

‘Raccolta differenziata’ mal praticata in ambito condominiale: senza contestazione immediata a carico del trasgressore, è impossibile sanzionare direttamente il condominio.
Questa la presa di posizione dei giudici (sentenza del 26 maggio 2026 del Tribunale di Siracusa) a chiusura del contenzioso sorto a seguito di un verbale elevato dal Corpo di Polizia Municipale una volta accertato che i carrellati in uso al condominio, e posizionati sul marciapiede, risultavano, al momento dell’accertamento, contenere al loro interno rifiuti di ogni genere, cioè un misto di vetro, cartone e plastica.
A fronte dell’opposizione sollevata dal condominio, il giudice valuta come una forzatura la sanzione applicata dal Comune. Ciò perché, in assenza di contestazione immediata, deve ritenersi, spiega il giudice, che la sanzione sia stata emessa a carico del condominio quale obbligato solidale, esclusivamente sulla base di una presunzione di responsabilità oggettiva, per il solo fatto di essere il fruitore dei carrellati e in totale assenza di prova (anche solo indiziaria) della responsabilità diretta del condominio per l’irregolare conferimento di rifiuti o, in alternativa, della riferibilità della condotta illecita ad un appartenente alla compagine condominiale.
In premessa, viene chiarito che nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa è onere dell’amministrazione provare i fatti costitutivi della sua pretesa.
Analizzando la vicenda, però, viene rilevata la generica (se non ambigua) indicazione della violazione contestata e del soggetto obbligato solidale: pertanto, l’opposizione proposta dal condominio merita di essere accolta, secondo il giudice.
Decisiva è la lettura del verbale: ciò consente di evincere gli agenti municipali non hanno colto in flagranza un condòmino (o un altro soggetto) nell’atto di conferire i rifiuti secondo modalità non compatibili con la vigente normativa, essendosi piuttosto limitati ad accertare che dei rifiuti differenziabili erano stati conferiti in maniera indifferenziata.
Illogico, quindi, porre sotto accusa il condominio, anche perché nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Difatti, la norma impone di fondare l’imputabilità della sanzione amministrativa sul principio della responsabilità personale per l’illecito commesso, non essendo sufficiente, ai fini della legittima irrogazione della sanzione, che siano accertati i soli estremi oggettivi dell’illecito amministrativo, occorrendo invece che il trasgressore venga compiutamente identificato e che la condotta illecita possa essergli imputata a titolo di colpa o di dolo.
Invece, nella vicenda in esame, non è stato identificato il trasgressore, che ben potrebbe essere soggetto estraneo al condominio, e non vi è alcuna prova che l’abbandono dei rifiuti sanzionato sia addebitabile a taluno dei condòmini.

news più recenti

Mostra di più...