Partecipazione alla formazione on line: stop al riconoscimento facciale

Multa per una società. L’uso dei dati biometrici – e, in particolare, l’uso della tecnologia di riconoscimento facciale – comporta maggiori rischi per i diritti e le libertà delle persone

Partecipazione alla formazione on line: stop al riconoscimento facciale

Stop al riconoscimento facciale per la partecipazione alla formazione on line: di conseguenza il ‘Garante per la privacy’ ha sanzionato (provvedimento del 29 gennaio 2026) ‘eCampus’ con una multa di 50mila euro.
Alla società è stato addebitato di avere trattato in modo illecito i dati biometrici dei partecipanti ai corsi di abilitazione all’insegnamento.
Nello specifico, si è appurato che la società utilizzava un sistema di riconoscimento facciale per verificare l’identità e la presenza dei partecipanti alle lezioni. E il ‘Garante’ ha rilevato la mancanza di una base giuridica idonea a giustificare l’uso di sistemi biometrici, per i quali sono previste garanzie rafforzate dalla disciplina di protezione dei dati, vista anche la disponibilità di strumenti alternativi e meno invasivi per la verifica della presenza ai corsi. Peraltro, è emerso che la società non aveva svolto una valutazione di impatto sulla protezione dei dati prima dell’attivazione del sistema di riconoscimento facciale.
Le violazioni hanno toccato un numero molto elevato di partecipanti, cioè oltre quattrocentocinquanta corsisti per ogni lezione.
Durante l’accertamento compiuto dal ‘Garante’, poi, il sistema ha continuato ad essere utilizzato solo parzialmente con alcuni correttivi, comunque ritenuti non sufficienti a superare le criticità rilevate, fino alla sua disattivazione definitiva.
Ampliando l’orizzonte oltre la specifica vicenda, comunque, il ‘Garante per la privacy’ tiene a ribadire che l’uso dei dati biometrici – e, in particolare, l’uso della tecnologia di riconoscimento facciale – comporta maggiori rischi per i diritti e le libertà delle persone, con la conseguenza che, prima di utilizzare tali tecnologie, anche se dovessero essere ritenute particolarmente efficaci, i titolari del trattamento debbono valutare l’impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali dei soggetti coinvolti e considerare se mezzi meno invasivi possano raggiungere la finalità legittima del rispettivo trattamento.

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