Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: autorizzazione solo a chiusura del procedimento unico
Censurata la normativa della Regione Lazio che ha previsto eccezioni ai paletti fissati dallo Stato
La normativa, risalente al 2003, che prevede che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia rilasciata nell’ambito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, che deve concludersi entro novanta giorni, esprime un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Esso è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea ed è volto a bilanciare l’esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità. Le finalità cui mira la normativa statale, pertanto, non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale, sicché le regioni – il riferimento è, nello specifico, ad alcune normative della Regione Lazio – non possono sospendere le procedure di autorizzazione, né subordinarle a vincoli o condizioni non previste dalla normativa statale. Difatti, è soltanto nella sede del procedimento unico che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari i singoli cittadini e comunità. (Sentenza 221 del 27 ottobre 2022 della Corte Costituzionale)