Fallimento per debiti connessi ad un mutuo: necessario valutare il carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di finanziamento

Irrilevante, chiariscono i giudici il fatto che l’elenco dei crediti sia stato approvato e sia vincolante

Fallimento per debiti connessi ad un mutuo: necessario valutare il carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di finanziamento

Consumatore in stato di fallimento a causa di un mutuo: il tribunale fallimentare deve poter esaminare d’ufficio il carattere potenzialmente abusivo delle clausole contrattuali. E tale esame può essere effettuato indipendentemente dal fatto che l’elenco dei crediti sia stato approvato e sia vincolante.
Questi i paletti fissati dai giudici (sentenza del 3 luglio 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a fare chiarezza su un contenzioso che ha avuto origine in Polonia.
In quel Paese, difatti, un privato è stato dichiarato personalmente fallito, e la maggior parte dei crediti vantati nei suoi confronti, indicati in un elenco redatto da un curatore, proveniva da un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero che il soggetto fallito aveva concluso dodici anni prima, in qualità di consumatore. Egli ha riconosciuto tutti i crediti in parola, il cui elenco è stato approvato anche dal giudice commissario.
Sulla base di tale elenco, il tribunale fallimentare deve, di norma, elaborare un piano di rimborso dei crediti oppure constatare che gli attivi disponibili sono sufficienti a onorare tutti i debiti, rendendo il piano superfluo.
In questa fase avanzata del procedimento, però, il tribunale fallimentare ritiene che il contratto di mutuo contenga clausole abusive che possono determinarne la nullità. Se così fosse, i crediti della banca sarebbero inferiori a quelli figuranti nell’elenco o, addirittura, non esisterebbero affatto.
Fino ad ora, tuttavia, il carattere potenzialmente abusivo delle clausole di tale contratto non è stato esaminato.
Secondo il diritto polacco, l’elenco dei crediti è vincolante per il tribunale fallimentare, che non ha il potere di esaminare le clausole contrattuali. Esso può solo adire il giudice commissario, affinché quest’ultimo effettui tale esame e modifichi, se necessario, l’elenco dei crediti. Inoltre, le norme procedurali non consentono di adottare provvedimenti provvisori diretti a regolare la situazione del consumatore fallito in attesa dell’esito di tale esame.
Di conseguenza, il tribunale fallimentare ha chiesto lumi per capire se la normativa nazionale relativa alla procedura fallimentare applicabile alle persone fisiche tuteli effettivamente i diritti che la normativa dell’Unione Europea conferisce ai consumatori.
Dai giudici comunitari arriva una risposta negativa: in assenza di un previo esame del carattere abusivo delle clausole contrattuali, il diritto dell’Unione Europea impone al tribunale fallimentare di procedere d’ufficio a tale valutazione e di trarne le necessarie conseguenze. La necessità di adire il giudice commissario rischierebbe di prolungare la procedura fallimentare e, dunque, la situazione finanziaria precaria del consumatore fallito. Per tale ragione quest’ultimo potrebbe essere scoraggiato dall’esercitare i suoi diritti derivanti dalla normativa dell’Unione Europea, il che renderebbe eccessivamente difficile l’applicazione di tale diritto.
Il fatto che l’elenco dei crediti abbia acquisito autorità di cosa giudicata non osta necessariamente a un simile esame. Ciò è giustificato dall’interesse pubblico alla protezione dei consumatori, come garantita dal diritto dell’Unione Europea.
Il tribunale fallimentare deve altresì poter applicare provvedimenti provvisori che garantiscano la piena effettività di tale protezione, valutando, alla luce delle specifiche circostanze del singolo caso, se sia necessario, a tal fine, un provvedimento diretto a ridurre le trattenute operate sulla retribuzione del consumatore fallito, in attesa della decisione sul carattere abusivo delle clausole del contratto.

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