Esercitabile da chiunque l’accesso civico generalizzato

Non è necessario alcun onere di motivazione. L’accesso è applicabile anche agli atti delle procedure di gara

Esercitabile da chiunque l’accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque e senza alcun onere di motivazione, ed è applicabile anche agli atti delle procedure di gara. Sussiste una differenza tra l’accesso ordinario e quello civico, ove si consideri che la normativa del 1990 consente l’accesso ai documenti a chiunque vi abbia un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, mentre l’accesso civico generalizzato è riconosciuto e tutelato al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico e può essere esercitato da chiunque (quanto alla legittimazione soggettiva) e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza. La normativa del 2013 ha inteso invece superare il limite del divieto del controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni (e dei soggetti ad essa equiparati) previsto dallo strumento dell’accesso documentale come disciplinato dalla legge del 1990, configurando un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa. La disciplina dell’accesso civico generalizzato è applicabile anche agli atti delle procedure di gara, e in particolare all’esecuzione dei contratti pubblici (nel cui contesto si colloca la fase del collaudo), ma deve essere verificata la compatibilità di tale forma di accesso con le eccezioni a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza. (Sentenza 9567 del 3 novembre 2022 del Consiglio di Stato)

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