Divieto di caccia a tutela delle specie migratorie: vale in prossimità di tutti i valichi di montagna
Sancita la illegittimità della norma con cui la Regione Lombardia aveva limitato l’applicazione di tale divieto
Illegittima la norma regionale della Lombardia che non prevede il divieto di caccia a tutela delle specie migratorie in prossimità di tutti i valichi di montagna. Nello specifico, i giudici hanno dichiarato incostituzionale la normativa regionale poiché restringe il divieto di caccia sui valichi interessati dalle migrazioni aviarie al solo comparto di maggior tutela della zona faunistica alpina e non in assoluto, per tutti i valichi di montagna interessati dal sorvolo delle specie migratorie, come previsto dalla legge nazionale, che sottopone a protezione tutti i valichi nell’arco di un chilometro, senza ulteriori distinzioni. Questo, in sintesi, il ragionamento sviluppato dalla Corte Costituzionale. La norma censurata circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall’avifauna ai soli valichi che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e il comparto corrisponde ad una suddivisione del territorio regionale alpino che prevede l’istituzione all’interno dei comprensori alpini di caccia di due distinti comparti venatori, denominati l’uno zona di maggior tutela e l’altro zona di minor tutela, con l’esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti e meritevoli di particolare tutela. Invece, la normativa nazionale non fa distinzione alcuna tra i valichi, ponendo un divieto di caccia nel raggio di mille metri per tutti quelli attraversati dalla fauna migratoria. La disposizione statale è ricondotta dalla Regione alla materia della caccia sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità. Essa attiene, invece, precisano i giudici, all’ambiente ed integra uno standard minimo di protezione prescritto dal legislatore nazionale nell’esercizio della competenza esclusiva che funge da limite al potere legislativo delle Regioni e delle Provincie autonome nel senso che esse, nell’esercizio delle proprie competenze che concorrono con quella dell’ambiente, possono dettare prescrizioni solo nel senso dell’innalzamento della tutela. In tal senso depone la stessa formulazione letterale della legge statale, che qualifica il valico tutelabile in relazione alla presenza di fauna da proteggere. D’altronde, lo specifico interesse alla tutela degli uccelli migratori si rinviene anche nella normativa che affida alle Regioni e alle Province autonome, in attuazione delle direttive concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, il compito di istituire lungo le rotte di migrazione dell’avifauna zone di protezione per le soste durante il transito. È evidente, dunque, l’attenzione del legislatore a proteggere le specie in questione nel delicato momento della migrazione, assicurando delle zone adeguate per le soste e inibendo la caccia sui valichi che vengono attraversati dalle rotte migratorie, con conseguente attrazione della norma, che prevede tale divieto di caccia, nel novero delle disposizioni che prescrivono standard minimi di tutela ambientale che il legislatore regionale non può derogare in peius. (Sentenza 254 del 20 dicembre 2022 della Corte Costituzionale)