Debiti insoluti degli enti in dissesto: niente interessi e niente rivalutazione monetaria
Confermato il paletto fissato dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Legittimo il ‘congelamento’ dei debiti insoluti degli enti in dissesto. I giudici confermano, in sostanza, il paletto normativo con cui si impone il divieto di produzione di interessi e di rivalutazione monetaria per i debiti insoluti degli enti locali, e ciò a partire dalla data in cui è deliberato il dissesto dell’ente e sino all’approvazione ufficiale del rendiconto. Respinti i dubbi sulla legittimità del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali nella parte in cui prevede precisamente che dalla data in cui è deliberato il dissesto dell’ente e sino all’approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. I giudici precisano, inoltre, che il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un obiettivo prioritario non solo per la critica situazione economica che il ritardo stesso ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l’equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente. (Sentenza 219 del 24 ottobre 2022 della Corte Costituzionale)