Campagna pubblicitaria dai risultati non soddisfacenti: il compenso va versato comunque per intero
Inutili le contestazioni della ditta che ha commissionato la campagna promozionale, contestazioni relative alla scarsa risposta della clientela
Impossibile riconoscere alcun rilievo ai ravvedimenti postumi del debitore, anche perché è rilevante il tentativo di frode posto in essere dall’imprenditore al momento del deposito della domanda, indipendentemente dalla circostanza che essa, a seguito degli accertamenti degli organi della procedura, sia stata successivamente emendata
Fondamentale appurare che la circolazione del veicolo non sia in concreto avvenuta in contrasto con la volontà del proprietario